Art. 35. Autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e della legge regionale n. 38/1995, restano valide fino alla loro scadenza e comunque non oltre il termine previsto dall'art. 57, comma 3, del decreto legislativo n. 22/1997. 2. Entro il termine di cui all'art. 57, comma 4, del decreto legislativo n. 22/1997, le autorizzazioni indicate nel comma 1, sono adeguate sulla base della nuova classificazione dei rifiuti, a cura dell'autorita' che le ha rilasciate.