Art. 35.
                 Autorizzazioni rilasciate ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915
 
  1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e della  legge  regionale
n.  38/1995,  restano  valide  fino alla loro scadenza e comunque non
oltre  il  termine  previsto  dall'art.  57,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 22/1997.
  2.  Entro  il  termine  di  cui  all'art.  57, comma 4, del decreto
legislativo n. 22/1997, le autorizzazioni indicate nel comma 1,  sono
adeguate  sulla  base della nuova classificazione dei rifiuti, a cura
dell'autorita' che le ha rilasciate.