Art. 36.
           Procedure di valutazione di impatto ambientale
 
  1.  In  attesa  dell'emanazione  di  apposita  legge  regionale  di
disciplina delle procedure di VIA, i progetti di cui agli articoli 15
e 28 per i quali  la  normativa  comunitana  richiede  la  VIA,  sono
soggetti a valutazione da parte della competente struttura regionale.