Art. 37. Raccolta differenziata dei rifiuti urbani 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed in attesa dell'approvazione del primo piano regionale per la gestione dei rifiuti di cui all'art. 26, i comuni, singoli o associati, attivano il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, in conformita' alla delibera del consiglio regionale n. 96/1996. 2. La Regione approva specifici interventi finalizzati alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani da parte delle province e dei comuni. 3. Sono fatte salve le iniziative in materia, attivate dalla giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge nell'ambito delle misure di cui all'obiettivo 5B del regolamento (CEE) n. 2081/1981.