Art. 38.
     Contributi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani
 
  1. La Regione concede alle province ed ai comuni contributi per  la
realizzazione    degli    interventi    finalizzati   alla   raccolta
differenziata di cui all'art. 37.
  2. I contributi  attengono  alle  spese  relative  all'acquisto  di
attrezzature  e  macchinari  di  primo impianto e sono concessi dalla
Regione contestualmente all'approvazione degli interventi  presentati
dalle   province  o  dai  comuni,  nei  limiti  delle  disponibilita'
finanziarie degli appositi  stanziamenti  del  bilancio  regionale  e
delle somme eventualmente trasferite dallo Stato.