Art. 38. Contributi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani 1. La Regione concede alle province ed ai comuni contributi per la realizzazione degli interventi finalizzati alla raccolta differenziata di cui all'art. 37. 2. I contributi attengono alle spese relative all'acquisto di attrezzature e macchinari di primo impianto e sono concessi dalla Regione contestualmente all'approvazione degli interventi presentati dalle province o dai comuni, nei limiti delle disponibilita' finanziarie degli appositi stanziamenti del bilancio regionale e delle somme eventualmente trasferite dallo Stato.