Art. 39. Contributi per la bonifica delle aree interessate da discariche dismesse 1. La Regione concede ai comuni contributi in conto capitale fino al cento per cento del costo delle opere relative alla bonifica delle discariche dismesse previste nel programma di cui all'art. 32. 2. La Regione concede i contributi contestualmente all'approvazione dei progetti degli interventi, nei limiti delle disponibilita' finanziarie degli appositi stanziamenti del bilancio regionale e delle somme eventualmente trasferite dallo Stato per tali fini e a condizione che sia regolarizzato il versamento alla Regione da parte dei comuni, se gestori delle discariche interessate, del tributo speciale previsto dalla legge regionale n. 28/1997.