Art. 39.
          Contributi per la bonifica delle aree interessate
                       da discariche dismesse
 
  1.  La  Regione concede ai comuni contributi in conto capitale fino
al cento per cento del costo delle opere relative alla bonifica delle
discariche dismesse previste nel programma di cui all'art. 32.
  2. La Regione concede i contributi contestualmente all'approvazione
dei  progetti  degli  interventi,  nei  limiti  delle  disponibilita'
finanziarie  degli  appositi  stanziamenti  del  bilancio regionale e
delle somme eventualmente trasferite dallo Stato per tali  fini  e  a
condizione  che sia regolarizzato il versamento alla Regione da parte
dei comuni, se gestori  delle  discariche  interessate,  del  tributo
speciale previsto dalla legge regionale n. 28/1997.