Art. 40. Disposizioni finanziarie 1. Per il finanziamento dell'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali dagli articoli 5 e 6, si provvede mediante istituzione per memoria nel bilancio regionale di previsione per il 1998 del capitolo n. 52106 con la seguente denominazione: "Finanziamento per l'esercizio delle funzioni conferite alle province ed ai comuni ai sensi degli articoli 5 e 6. 2. Per le finalita' di cui all'art. 17, comma 7, si provvede mediante istituzione per memoria nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il 1998, del capitolo n. 52114 con la seguente denominazione: "Anticipazione della spesa necessaria per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza dei rifiuti rinvenuti in aree inquinate" e nello stato di previsione dell'entrata del capitolo n. 03385 con la seguente denominazione: "Rimborso dell'anticipazione della spesa necessaria per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza dei rifiuti rinvenuti in aree inquinate". 3. Per le finalita' di cui all'art. 25, comma 2, per il solo esercizio finanziario 1998, e' iscritta sul capitolo n. 52127 del bilancio regionale di previsione per il 1998 la somma di L. 600.000.000, mediante utilizzazione di pari importo dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 16310 del medesimo bilancio. 4. All'onere finanziario di cui all'art. 38 si provvede, per l'esercizio 1998, mediante lo stanziamento di L. 3.000.000.000 iscritto nel capitolo n. 52105 del bilancio regionale di previsione per il 1998 la cui denominazione e' cosi' modificata: "Contributi in conto capitale alle province ed ai comuni per la realizzazione di interventi finalizzati alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani". 5. All'onere finanziario di cui all'art. 39 si provvede, per l'esercizio 1998, mediante lo stanziamento di L. 3.595.000.000 iscritto nel capitolo n. 52115 del bilancio regionale di previsione per il 1998 la cui denominazione e' cosi' modificata: "Contributi in conto capitale ai comuni per le opere relative alla bonifica delle discariche dismesse". 6. Il capitolo n. 52103 viene mantenuto nel bilancio regionale di previsione 1998 per la sola gestione dei residui passivi ed il relativo stanziamento di L. 2.070.000.000 e' trasferito al capitolo n. 52105 del medesimo bilancio. 7. Lo stanziamento del capitolo n. 52105 e' integrato di L. 1.000.000.000 mediante utilizzazione, di pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 52152. 8. Alla determinazione della spesa relativa all'attuazione della presente legge per gli anni successivi al 1998 si provvede con legge di approvazione del bilancio regionale di previsione dei relativi esercizi finanziari. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 9 luglio 1998 BADALONI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 6 luglio 1998.