Art. 40.
                      Disposizioni finanziarie
 
  1.  Per  il  finanziamento  dell'esercizio delle funzioni conferite
agli  enti  locali  dagli  articoli  5  e  6,  si  provvede  mediante
istituzione  per  memoria nel bilancio regionale di previsione per il
1998  del  capitolo  n.  52106   con   la   seguente   denominazione:
"Finanziamento per l'esercizio delle funzioni conferite alle province
ed ai comuni ai sensi degli articoli 5 e 6.
  2.  Per  le  finalita'  di  cui  all'art.  17, comma 7, si provvede
mediante istituzione per memoria  nello  stato  di  previsione  della
spesa  del  bilancio regionale per il 1998, del capitolo n. 52114 con
la seguente denominazione: "Anticipazione della spesa necessaria  per
gli interventi di bonifica e messa in sicurezza dei rifiuti rinvenuti
in  aree  inquinate"  e  nello  stato  di previsione dell'entrata del
capitolo  n.  03385  con   la   seguente   denominazione:   "Rimborso
dell'anticipazione  della  spesa  necessaria  per  gli  interventi di
bonifica  e  messa  in  sicurezza  dei  rifiuti  rinvenuti  in   aree
inquinate".
  3.  Per  le  finalita'  di  cui  all'art.  25, comma 2, per il solo
esercizio finanziario 1998, e' iscritta sul  capitolo  n.  52127  del
bilancio  regionale  di  previsione  per  il  1998  la  somma  di  L.
600.000.000,   mediante   utilizzazione   di   pari   importo   dello
stanziamento iscritto nel capitolo n. 16310 del medesimo bilancio.
  4.  All'onere  finanziario  di  cui  all'art.  38  si provvede, per
l'esercizio  1998,  mediante  lo  stanziamento  di  L.  3.000.000.000
iscritto  nel  capitolo n. 52105 del bilancio regionale di previsione
per il 1998 la cui denominazione e' cosi' modificata: "Contributi  in
conto  capitale  alle  province  ed ai comuni per la realizzazione di
interventi finalizzati alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi
urbani".
  5. All'onere finanziario  di  cui  all'art.  39  si  provvede,  per
l'esercizio  1998,  mediante  lo  stanziamento  di  L.  3.595.000.000
iscritto nel capitolo n. 52115 del bilancio regionale  di  previsione
per  il 1998 la cui denominazione e' cosi' modificata: "Contributi in
conto capitale ai comuni per le opere relative  alla  bonifica  delle
discariche dismesse".
  6.  Il  capitolo n. 52103 viene mantenuto nel bilancio regionale di
previsione 1998 per la  sola  gestione  dei  residui  passivi  ed  il
relativo  stanziamento  di L. 2.070.000.000 e' trasferito al capitolo
n. 52105 del medesimo bilancio.
  7. Lo stanziamento  del  capitolo  n.  52105  e'  integrato  di  L.
1.000.000.000   mediante   utilizzazione,   di  pari  importo,  dello
stanziamento del capitolo n. 52152.
  8. Alla determinazione della spesa  relativa  all'attuazione  della
presente  legge per gli anni successivi al 1998 si provvede con legge
di approvazione del bilancio regionale  di  previsione  dei  relativi
esercizi finanziari.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della  Regione.  E  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
   Roma, 9 luglio 1998
                              BADALONI
  Il  visto  del Commissario del Governo e' stato apposto il 6 luglio
1998.