Art. 37 Prosecuzione di rapporti del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili 1. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale destinatario del regime transitorio dei lavoratori socialmente utili, in scadenza nell'anno 2013 ed in essere alla data del 30 novembre 2012, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi gia' erogati dagli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, nel rispetto del combinato disposto delle disposizioni di cui alle leggi statali in materia di proroga di rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni entro i limiti di cui al comma 400 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e di cui all'art. 14, commi 24 bis e 24 ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, possono proseguire fino al 31 luglio 2013. Per le finalita' del presente comma e' autorizzata l'ulteriore spesa di 10.597 migliaia di euro. 2. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27, in essere alla data del 30 novembre 2012, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi gia' erogati dagli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, nel rispetto del combinato disposto delle disposizioni di cui alle leggi statali in materia di proroga di rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni entro i limiti di cui al comma 400 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e di cui all'articolo 14, commi 24 bis e 24 ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, possono proseguire fino al 31 luglio 2013. Per le finalita' del presente comma e' autorizzata l'ulteriore spesa di 500 migliaia di euro. 3. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e' autorizzato a disporre, fino al 31 dicembre 2013, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attivita' socialmente utili di cui all'art. 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17. Per le finalita' del presente comma e' autorizzata l'ulteriore spesa di 24.747 migliaia di euro comprensiva del costo del servizio. 4. E' autorizzata sino al 31 dicembre 2013 la prosecuzione dell'attivita' relativa ai soggetti utilizzati ai sensi e per gli effetti del comma 9 dell'art. 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11. Per le finalita' del presente comma e' autorizzata la spesa di 1.600 migliaia di euro.