Art. 17 Sostituzione dell'art. 28-bis della legge regionale n. 25/1998 1. L'art. 28-bis della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e' sostituito dal seguente: «Art. 28-bis (Finanziamento degli interventi di bonifica di aree inquinate eseguiti in danno dai comuni). - 1. Per gli interventi sostitutivi in danno di cui all'art. 250 del decreto legislativo n. 152/2006 di competenza dei comuni, la Regione puo' provvedere con: a) la concessione di finanziamenti con obbligo di restituzione; b) la concessione di contributi. 2. I criteri e le modalita' per la concessione dei finanziamenti e dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. 3. Il sostegno finanziario regionale puo' riguardare anche le attivita' di caratterizzazione, analisi di rischio e progettazione direttamente funzionali all'intervento di bonifica. 4. Ai finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), possono anche accedere: a) gli interventi di cui all'art. 240, comma 1, lettere i) e m), del decreto legislativo n. 152/2006; b) gli interventi di competenza diretta degli enti pubblici territoriali. 5. Il rimborso delle somme concesse quale finanziamento ai sensi del comma 1, lettera a), e' dovuto, senza alcun onere di interesse, in un periodo massimo di otto anni dall'attestazione della provincia effettuata ai sensi del paragrafo 7, capoverso 6, della deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 301 (legge regionale n. 25/25/1998 - art. 5 - comma 1 (lettera E-bis) - Linee guida e indirizzi operativi in materia di bonifica di siti inquinati), con le modalita' e le priorita' temporali nonche' secondo il piano finanziario, definiti nell'atto di attribuzione del finanziamento. 6. I contributi di cui al comma 1, lettera b), pos sono essere erogati, anche ad integrazione dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), solo quando il costo dell'intervento risultante dal progetto di bonifica approvato sia superiore al 10 per cento delle entrate finali del bilancio del comune, per la quota che supera tale percentuale ed entro i limiti stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2. 7. I comuni destinatari dei contributi di cui al comma 1, lettera b), provvedono al recupero delle somme tramite azione di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente ovvero mediante ripetizione delle spese nei confronti del proprietario del sito, ai sensi dell'art. 253 del decreto legislativo n. 152/2006, e alla restituzione alla Regione delle somme recuperate entro il limite massimo dell'importo del contributo concesso. I comuni medesimi comunicano alla Regione tutte le attivita' svolte e le azioni esercitate per adempiere ai suddetti obblighi. 8. I contributi di cui al comma 1, lettera b), sono revocati, con recupero delle somme mediante compensazione, qualora: a) il comune non avvii o non completi i lavori di bonifica; b) il comune ometta di intraprendere l'azione di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente o il recupero delle spese nei confronti del proprietario.».