Art. 17 
 
                    Sostituzione dell'art. 28-bis 
                  della legge regionale n. 25/1998 
 
  1. L'art. 28-bis della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme
per la gestione dei rifiuti e la  bonifica  dei  siti  inquinati)  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 28-bis (Finanziamento degli interventi di  bonifica  di  aree
inquinate eseguiti in danno dai comuni).  -  1.  Per  gli  interventi
sostitutivi in danno di cui all'art. 250 del decreto  legislativo  n.
152/2006 di competenza dei comuni, la Regione puo' provvedere con: 
  a) la concessione di finanziamenti con obbligo di restituzione; 
  b) la concessione di contributi. 
  2. I criteri e le modalita' per la concessione dei finanziamenti  e
dei contributi di cui al comma 1  sono  stabiliti  con  deliberazione
della Giunta regionale. 
  3. Il sostegno  finanziario  regionale  puo'  riguardare  anche  le
attivita' di caratterizzazione, analisi di  rischio  e  progettazione
direttamente funzionali all'intervento di bonifica. 
  4. Ai finanziamenti di cui al comma 1, lettera  a),  possono  anche
accedere: 
  a) gli interventi di cui all'art. 240, comma 1, lettere  i)  e  m),
del decreto legislativo n. 152/2006; 
  b)  gli  interventi  di  competenza  diretta  degli  enti  pubblici
territoriali. 
  5. Il rimborso delle somme concesse quale  finanziamento  ai  sensi
del comma 1, lettera a), e' dovuto, senza alcun onere  di  interesse,
in un periodo massimo di otto anni dall'attestazione della  provincia
effettuata ai sensi del paragrafo 7, capoverso 6, della deliberazione
della Giunta regionale 15 marzo 2010,  n.  301  (legge  regionale  n.
25/25/1998 - art. 5 -  comma  1  (lettera  E-bis)  -  Linee  guida  e
indirizzi operativi in materia di bonifica di siti inquinati), con le
modalita'  e  le  priorita'  temporali  nonche'  secondo   il   piano
finanziario, definiti nell'atto di attribuzione del finanziamento. 
  6. I contributi di cui al comma 1,  lettera  b),  pos  sono  essere
erogati, anche ad integrazione dei finanziamenti di cui al  comma  1,
lettera a), solo  quando  il  costo  dell'intervento  risultante  dal
progetto di bonifica approvato sia superiore al 10  per  cento  delle
entrate finali del bilancio del comune, per la quota che supera  tale
percentuale ed entro i limiti stabiliti con  la  deliberazione  della
Giunta regionale di cui al comma 2. 
  7. I comuni destinatari dei contributi di cui al comma  1,  lettera
b), provvedono al recupero delle somme tramite azione di rivalsa  nei
confronti del soggetto inadempiente ovvero mediante ripetizione delle
spese nei confronti del proprietario del sito, ai sensi dell'art. 253
del decreto legislativo n. 152/2006, e alla restituzione alla Regione
delle somme recuperate  entro  il  limite  massimo  dell'importo  del
contributo concesso. I comuni medesimi comunicano alla Regione  tutte
le attivita' svolte e le azioni esercitate per adempiere ai  suddetti
obblighi. 
  8. I contributi di cui al comma 1, lettera b), sono  revocati,  con
recupero delle somme mediante compensazione, qualora: 
  a) il comune non avvii o non completi i lavori di bonifica; 
  b) il comune  ometta  di  intraprendere  l'azione  di  rivalsa  nei
confronti del soggetto inadempiente o il  recupero  delle  spese  nei
confronti del proprietario.».