Art. 18 Inserimento dell'art. 28-ter nella legge regionale n. 25/1998 1. Dopo l'art. 28-bis della legge regionale n. 25/1998 e' inserito il seguente: «Art. 28-ter (Interventi di bonifica di aree inquinate in danno eseguiti dalla Regione). - 1. Ove la Regione intenda provvedere in via sostitutiva all'esecuzione degli interventi di bonifica in danno ai sensi dell'art. 250 del decreto legislativo n. 152/2006, diffida il comune ad attivarsi entro un congruo termine. 2. Decorso il termine indicato nella diffida, la Regione realizza gli interventi di cui al comma 1, nell'ambito degli stanziamenti destinati agli interventi di cui all'art. 28-bis, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, procedendo al recupero delle somme a carico del comune inadempiente anche mediante compensazione ai sensi dell'art. 27 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale n. 6.8.2001, n. 36 «Ordinamento contabile della Regione Toscana»).».