Art. 18 
 
                    Inserimento dell'art. 28-ter 
                  nella legge regionale n. 25/1998 
 
  1. Dopo l'art. 28-bis della legge regionale n. 25/1998 e'  inserito
il seguente: 
  «Art. 28-ter (Interventi di bonifica di  aree  inquinate  in  danno
eseguiti dalla Regione). - 1. Ove la Regione  intenda  provvedere  in
via sostitutiva all'esecuzione degli interventi di bonifica in  danno
ai sensi dell'art. 250 del decreto legislativo n.  152/2006,  diffida
il comune ad attivarsi entro un congruo termine. 
  2. Decorso il termine indicato nella diffida, la  Regione  realizza
gli interventi di cui al  comma  1,  nell'ambito  degli  stanziamenti
destinati  agli  interventi  di  cui  all'art.  28-bis,  senza  oneri
aggiuntivi a carico del bilancio regionale,  procedendo  al  recupero
delle  somme  a  carico  del  comune  inadempiente   anche   mediante
compensazione ai sensi  dell'art.  27  del  regolamento  emanato  con
decreto del Presidente della Giunta regionale 19  dicembre  2001,  n.
61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale n. 6.8.2001, n.
36 «Ordinamento contabile della Regione Toscana»).».