Art. 19 
 
       Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 25/1998 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 29 della  legge  regionale  n.  25/1998  le
parole: «Al finanziamento dei fondi istituiti ai sensi degli articoli
28 e 28-bis» sono sostituite dalle seguenti:  «Al  finanziamento  del
fondo istituito ai sensi dell'art. 28». 
  2. Al comma 2 dell'art. 29 della  legge  regionale  n.  25/1998  le
parole: «I rientri di cui ai fondi di  anticipazione  previsti  dagli
articoli 28, comma 2, e 28-bis comma 2 e quelli effettuati  ai  sensi
di quanto previsto al comma 4 dell'art. 28-bis» sono sostituite dalle
seguenti: «I rientri  di  cui  al  fondo  di  anticipazione  previsto
dall'art. 28, comma 2,». 
  3. Dopo il comma 3-quater dell'art. 29  della  legge  regionale  n.
25/1998 e' inserito il seguente: 
  «3-quinquies. Per gli oneri derivanti dall'art.  28-bis,  comma  1,
lettere a) e b), e' autorizzata, rispettivamente, la spesa fino ad un
massimo  di  euro  4.200.000,00  e  fino  ad  un  massimo   di   euro
5.200.000,00 per l'anno  2015,  cui  si  fa  fronte  con  le  risorse
stanziate nella UPB 423 "Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei  siti
inquinati - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2015.». 
  4. Dopo il comma 3-quinquies dell'art. 29 della legge regionale  n.
25/1998 e' inserito il seguente: 
  «3-sexies. I rimborsi di cui alle concessioni di  crediti  previste
dall'art. 28-bis, comma 1, lettera a),  sono  imputati  alla  UPB  di
entrata 461 "Riscossione di crediti" del bilancio regionale,  secondo
l'articolazione  per  importo  ed  annualita'  prevista   nel   piano
finanziario definito nell'atto di attribuzione del finanziamento.». 
  5. Dopo il comma 3 sexies dell'art. 29  della  legge  regionale  n.
25/1998 e' inserito il seguente: 
  «3-septies. Le somme eventualmente restituite alla Regione  di  cui
all'art. 28-bis, comma 7, sono  imputate  alla  UPB  di  entrata  451
"Altre entrate in conto capitale libere" del bilancio regionale.». 
  6. Il comma 5 dell'art. 29 della  legge  regionale  n.  25/1998  e'
sostituito dal seguente: 
  «5. Gli stanziamenti di cui ai commi 1 e 3-quinquies possono essere
integrati da ulteriori risorse  provenienti  da  fondi  comunitari  e
nazionali.».