Art. 21 Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 77/2013 1. Al comma 3 dell'art. 28 della legge regionale n. 77/2013 le parole: «, per l'anno 2014,» sono soppresse. 2. Dopo il comma 9 dell'art. 28 della legge regionale n. 77/2013 e' aggiunto il seguente: «9-bis. Per il finanziamento degli interventi di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa massima di euro 3.000.000,00 per l'anno 2015 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 432 "Azioni di sistema per la tutela dell'ambiente - Spese correnti" del bilancio di previsione 2015.».