Art. 21 
 
       Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 77/2013 
 
  1. Al comma 3 dell'art. 28 della  legge  regionale  n.  77/2013  le
parole: «, per l'anno 2014,» sono soppresse. 
  2. Dopo il comma 9 dell'art. 28 della legge regionale n. 77/2013 e'
aggiunto il seguente: 
  «9-bis. Per il finanziamento degli interventi di  cui  al  presente
articolo e' autorizzata la spesa massima  di  euro  3.000.000,00  per
l'anno 2015 cui si  fa  fronte  con  gli  stanziamenti  dell'UPB  432
"Azioni di sistema per la tutela dell'ambiente - Spese correnti"  del
bilancio di previsione 2015.».