Art. 23 
 
       Modifiche all'art. 255 della legge regionale n. 65/2014 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 255 della legge regionale 10 novembre 2014,
n. 65 (Norme  per  il  governo  del  territorio)  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «1. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'art. 23,  comma
15, e' autorizzata la spesa di: 
  a) euro 800.000,00 per l'anno  2014,  cui  si  fa  fronte  con  gli
stanziamenti dell'UPB 344 "Azioni  di  sistema  per  il  governo  del
territorio - Spese correnti" del bilancio di previsione 2014; 
  b) euro 1.300.000,00 per l'anno 2015 ed euro 800.000,00 per  l'anno
2016, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 344  "Azioni  di
sistema per il governo del territorio - Spese correnti" del  bilancio
di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017, annualita' 2016.».