Art. 23 Modifiche all'art. 255 della legge regionale n. 65/2014 1. Il comma 1 dell'art. 255 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e' sostituito dal seguente: «1. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'art. 23, comma 15, e' autorizzata la spesa di: a) euro 800.000,00 per l'anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 344 "Azioni di sistema per il governo del territorio - Spese correnti" del bilancio di previsione 2014; b) euro 1.300.000,00 per l'anno 2015 ed euro 800.000,00 per l'anno 2016, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 344 "Azioni di sistema per il governo del territorio - Spese correnti" del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017, annualita' 2016.».