Art. 24 Disposizioni per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di gestione dei rifiuti 1. Fino al trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative di cui all'art. 28, comma 1, della legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale n. 25/1998 e alla legge regionale n. 10/2010), la Regione, per l'espletamento delle attivita' istruttorie connesse alle funzioni amministrative di cui al comma 4 del medesimo art. 28, si avvale delle strutture amministrative e tecniche delle province.