Art. 24 
 
             Disposizioni per l'esercizio delle funzioni 
     amministrative regionali in materia di gestione dei rifiuti 
 
  1.  Fino  al  trasferimento  delle  risorse   finanziarie,   umane,
strumentali ed organizzative di cui all'art. 28, comma 1, della legge
regionale 28 ottobre 2014, n.  61  (Norme  per  la  programmazione  e
l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione  dei
rifiuti. Modifiche alla legge  regionale  n.  25/1998  e  alla  legge
regionale n. 10/2010), la Regione, per l'espletamento delle attivita'
istruttorie connesse alle funzioni amministrative di cui al  comma  4
del medesimo art. 28, si  avvale  delle  strutture  amministrative  e
tecniche delle province.