Art. 17 Case per ferie 1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi di persone gestite al di fuori dei normali canali commerciali. Tali strutture sono gestite da enti pubblici, associazioni e enti operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalita' sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonche' da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari ovvero da privati previa stipula di apposita convenzione con il Comune competente per territorio, che garantisca le finalita' d'uso della struttura ricettiva. 2. In attuazione di apposite convenzioni, nelle case per ferie gestite da aziende e' consentito, altresi', ospitare i dipendenti e relativi familiari di altre aziende. 3. Le predette strutture ricettive possono, altresi', essere strutturate ed attivate per consentire il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalita' organizzative, nell'ambito e sotto la responsabilita' del titolare dell'attivita'.