Art. 17 
 
                           Case per ferie 
 
  1. Sono case per ferie le strutture  ricettive  attrezzate  per  il
soggiorno temporaneo di persone o gruppi di  persone  gestite  al  di
fuori dei normali canali commerciali. Tali strutture sono gestite  da
enti pubblici, associazioni e enti operanti senza scopo di lucro  per
il conseguimento  di  finalita'  sociali,  culturali,  assistenziali,
religiose o sportive, nonche' da enti o aziende per il soggiorno  dei
propri dipendenti e loro familiari ovvero da privati  previa  stipula
di apposita convenzione con il Comune competente per territorio,  che
garantisca le finalita' d'uso della struttura ricettiva. 
  2. In attuazione di apposite  convenzioni,  nelle  case  per  ferie
gestite da aziende e' consentito, altresi', ospitare i  dipendenti  e
relativi familiari di altre aziende. 
  3.  Le  predette  strutture  ricettive  possono,  altresi',  essere
strutturate  ed  attivate  per  consentire  il  soggiorno  di  gruppi
autogestiti secondo autonome modalita' organizzative,  nell'ambito  e
sotto la responsabilita' del titolare dell'attivita'.