Art. 18 Ostelli 1. Sono ostelli le strutture ricettive che offrono soggiorno e pernottamento, anche in spazi comuni, a clienti per lo piu' costituiti da giovani, da gruppi organizzati e famiglie. Gli ostelli sono gestiti, in forma diretta o indiretta, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso e associazioni operanti, senza scopo di lucro, nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalita' sociali, culturali e sportive, nonche' da privati previa stipula di apposita convenzione con il Comune competente per territorio, che garantisca le finalita' d'uso della struttura ricettiva.