Art. 18 
 
                               Ostelli 
 
  1. Sono ostelli le strutture  ricettive  che  offrono  soggiorno  e
pernottamento,  anche  in  spazi  comuni,  a  clienti  per  lo   piu'
costituiti da giovani, da gruppi organizzati e famiglie. Gli  ostelli
sono gestiti, in forma diretta o indiretta, da enti pubblici, enti di
carattere morale o religioso e associazioni operanti, senza scopo  di
lucro, nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento
di finalita' sociali, culturali e sportive, nonche' da privati previa
stipula  di  apposita  convenzione  con  il  Comune  competente   per
territorio,  che  garantisca  le  finalita'  d'uso  della   struttura
ricettiva.