Art. 19 Rifugi alpini ed escursionistici 1. Sono rifugi alpini le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalita' e ristoro ad alpinisti e escursionisti in zone isolate di montagna, raggiungibili attraverso mulattiere e sentieri o, in periodi dell'anno limitati, con strade carrozzabili. 2. I rifugi alpini che successivamente all'avvio dell'attivita' diventino raggiungibili per l'intero periodo annuale da strade carrozzabili mantengono, in deroga a quanto disposto al comma 1, tale tipologia. 3. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalita' e ristoro ad alpinisti ed escursionisti in zone montane, di norma posti ad altitudine non inferiore a metri 600 sul livello del mare, ovvero ubicati lungo itinerari escursionistici di interesse nazionale o regionale, destinati a svolgere anche funzione di posto tappa. 4. I rifugi alpini e quelli escursionistici possono essere gestiti da enti pubblici, da enti o associazioni statutariamente operanti nel settore dell'alpinismo o dell'escursionismo, nonche' da privati previa stipula di apposita convenzione col Comune competente per territorio, che garantisca le finalita' d'uso della struttura ricettiva.