Art. 19 
 
                  Rifugi alpini ed escursionistici 
 
  1. Sono rifugi alpini le  strutture  ricettive  idonee  ad  offrire
ospitalita' e ristoro ad alpinisti e escursionisti in zone isolate di
montagna,  raggiungibili  attraverso  mulattiere  e  sentieri  o,  in
periodi dell'anno limitati, con strade carrozzabili. 
  2. I rifugi alpini  che  successivamente  all'avvio  dell'attivita'
diventino  raggiungibili  per  l'intero  periodo  annuale  da  strade
carrozzabili mantengono, in deroga a quanto disposto al comma 1, tale
tipologia. 
  3. Sono rifugi escursionistici le  strutture  ricettive  idonee  ad
offrire ospitalita' e ristoro ad alpinisti ed escursionisti  in  zone
montane, di norma posti ad altitudine non inferiore a metri  600  sul
livello del mare, ovvero ubicati lungo itinerari  escursionistici  di
interesse nazionale o regionale, destinati a svolgere anche  funzione
di posto tappa. 
  4. I rifugi alpini e quelli escursionistici possono essere  gestiti
da enti pubblici, da enti o associazioni statutariamente operanti nel
settore  dell'alpinismo  o  dell'escursionismo,  nonche'  da  privati
previa stipula di apposita  convenzione  col  Comune  competente  per
territorio,  che  garantisca  le  finalita'  d'uso  della   struttura
ricettiva.