Art. 20 Affittacamere 1. Sono affittacamere le strutture ricettive atte a fornire alloggio ed eventuali servizi complementari, ivi compresa la somministrazione di cibi e bevande, in non piu' di sei unita' abitative costituite da camere ammobiliate ubicate in una o due unita' immobiliari di civile abitazione poste in uno stesso stabile o in stabili situati ad una distanza inferiore a metri 150. 2. L'attivita' di affittacamere puo' altresi' essere esercitata in modo complementare all'esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare. 3. Gli esercizi di affittacamere condotti a carattere occasionale o saltuario possono fornire alimenti e bevande limitatamente alla prima colazione. 4. L'utilizzo delle predette unita' abitative secondo le modalita' previste nella presente legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso. 5. Nelle strutture di cui al comma 1 e' consentita la presenza di unita' abitative dotate di cucina e angolo cottura nel limite di una capacita' ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell'esercizio con esclusione dei posti letto aggiuntivi definiti dalle disposizioni attuative.