Art. 20 
 
                            Affittacamere 
 
  1.  Sono  affittacamere  le  strutture  ricettive  atte  a  fornire
alloggio  ed  eventuali  servizi  complementari,  ivi   compresa   la
somministrazione di cibi  e  bevande,  in  non  piu'  di  sei  unita'
abitative costituite da camere  ammobiliate  ubicate  in  una  o  due
unita' immobiliari di civile abitazione poste in uno stesso stabile o
in stabili situati ad una distanza inferiore a metri 150. 
  2. L'attivita' di affittacamere puo' altresi' essere esercitata  in
modo complementare all'esercizio di ristorazione qualora  sia  svolta
da uno stesso titolare. 
  3. Gli esercizi di affittacamere condotti a carattere occasionale o
saltuario possono fornire alimenti e bevande limitatamente alla prima
colazione. 
  4. L'utilizzo delle predette unita' abitative secondo le  modalita'
previste nella presente legge non ne comporta, ai  fini  urbanistici,
la modifica della destinazione d'uso. 
  5. Nelle strutture di cui al comma 1 e' consentita la  presenza  di
unita' abitative dotate di cucina e angolo cottura nel limite di  una
capacita'  ricettiva  non  superiore  al  40  per  cento  di   quella
complessiva dell'esercizio con esclusione dei posti letto  aggiuntivi
definiti dalle disposizioni attuative.