Art. 21 Bed & breakfast 1. Sono «bed & breakfast» le strutture ricettive in cui e' fornito l'alloggio e il servizio di prima colazione in un'unita' immobiliare di civile abitazione da parte del titolare che dimora stabilmente nella stessa durante i periodi di apertura della struttura. L'alloggio puo' essere effettuato in non piu' di quattro camere. 2. Nei bed & breakfast deve essere presente una camera ad uso esclusivo del titolare della struttura ricettiva. 3. I titolari dei bed & breakfast sono tenuti a garantire la presenza nella propria unita' immobiliare nelle fasce orarie serali e mattutine secondo quanto disposto dalle specifiche disposizioni attuative. 4. L'utilizzo delle predette unita' immobiliari secondo le modalita' previste nella presente legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.