Art. 21 
 
                           Bed & breakfast 
 
  1. Sono «bed & breakfast» le strutture ricettive in cui e'  fornito
l'alloggio e il servizio di prima colazione in un'unita'  immobiliare
di civile abitazione da parte del  titolare  che  dimora  stabilmente
nella  stessa  durante  i  periodi  di  apertura   della   struttura.
L'alloggio puo' essere effettuato in non piu' di quattro camere. 
  2. Nei bed & breakfast deve  essere  presente  una  camera  ad  uso
esclusivo del titolare della struttura ricettiva. 
  3. I titolari dei bed  &  breakfast  sono  tenuti  a  garantire  la
presenza nella propria unita' immobiliare nelle fasce orarie serali e
mattutine  secondo  quanto  disposto  dalle  specifiche  disposizioni
attuative. 
  4.  L'utilizzo  delle  predette  unita'  immobiliari   secondo   le
modalita' previste nella presente legge  non  ne  comporta,  ai  fini
urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.