Art. 22 
 
                   Case e appartamenti per vacanze 
 
  1. Sono case e appartamenti per vacanze le  unita'  immobiliari  di
civile abitazione ubicate in immobili esistenti, composte ciascuna da
uno o piu' locali, arredate e dotate di  servizi  igienici  e  cucina
autonomi,  gestite  unitariamente  in  forma   imprenditoriale,   per
l'affitto a turisti, nel corso di una o piu' stagioni, con  contratti
aventi validita' non superiore a dodici mesi consecutivi. 
  2.  L'utilizzo  delle  predette  unita'  immobiliari   secondo   le
modalita' previste nella presente legge  non  ne  comporta,  ai  fini
urbanistici, la modifica della destinazione d'uso. 
  3. Nelle strutture di cui al comma 1 e' consentita la  presenza  di
unita' abitative costituite da camere non dotate di cucina  o  angolo
cottura nel limite di una capacita' ricettiva non superiore al 40 per
cento di quella complessiva dell'esercizio con esclusione  dei  posti
letto aggiuntivi definiti dalle disposizioni attuative.