Art. 22 Case e appartamenti per vacanze 1. Sono case e appartamenti per vacanze le unita' immobiliari di civile abitazione ubicate in immobili esistenti, composte ciascuna da uno o piu' locali, arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale, per l'affitto a turisti, nel corso di una o piu' stagioni, con contratti aventi validita' non superiore a dodici mesi consecutivi. 2. L'utilizzo delle predette unita' immobiliari secondo le modalita' previste nella presente legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso. 3. Nelle strutture di cui al comma 1 e' consentita la presenza di unita' abitative costituite da camere non dotate di cucina o angolo cottura nel limite di una capacita' ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell'esercizio con esclusione dei posti letto aggiuntivi definiti dalle disposizioni attuative.