Art. 23 
 
                         Mini aree di sosta 
 
  1. Gli enti locali possono allestire mini aree di sosta  aventi  un
minimo di  dieci  e  un  massimo  di  trenta  piazzole  destinate  al
campeggio   itinerante,   rurale   ed   escursionistico    effettuato
esclusivamente mediante l'utilizzo di tende.