Art. 24 
 
                            Aree di sosta 
 
  1. Sono aree di sosta le aree attrezzate riservate alla sosta e  al
parcheggio dei caravan e autocaravan omologati. Le aree di sosta sono
dotate degli impianti e delle attrezzature  previsti  dall'art.  185,
comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo  codice
della strada) e successive modificazioni e integrazioni  e  dall'art.
378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,  n.
495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada) e successive modificazioni e integrazioni. 
  2. I Comuni, singolarmente o  in  forma  aggregata,  provvedono  ad
integrare  i   propri   strumenti   urbanistici   individuando,   con
riferimento ai rispettivi ambiti territoriali,  il  fabbisogno  e  il
dimensionamento delle aree di sosta e definendo le modalita'  per  la
realizzazione di tali strutture, privilegiando nell'ordine: 
    a) la realizzazione e la gestione diretta; 
    b) la possibilita' di reperire  piazzole  destinate  ad  aree  di
sosta  nell'ambito  delle  strutture  ricettive  all'aria  aperta  in
esercizio  nei  rispettivi  ambiti   territoriali,   anche   mediante
ampliamenti delle stesse. 
  3. La realizzazione e la gestione di aree  di  sosta  da  parte  di
privati sono consentite solo  qualora  non  sia  realizzabile  quanto
previsto al comma 2, lettere a) e b). 
  4.  Nelle  strutture  ricettive  all'aria   aperta   e'   possibile
attrezzare  piazzole  destinate  ad  aree  di  sosta  secondo  quanto
disposto dalle specifiche disposizioni attuative.