Art. 24 Aree di sosta 1. Sono aree di sosta le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio dei caravan e autocaravan omologati. Le aree di sosta sono dotate degli impianti e delle attrezzature previsti dall'art. 185, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni e dall'art. 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni. 2. I Comuni, singolarmente o in forma aggregata, provvedono ad integrare i propri strumenti urbanistici individuando, con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali, il fabbisogno e il dimensionamento delle aree di sosta e definendo le modalita' per la realizzazione di tali strutture, privilegiando nell'ordine: a) la realizzazione e la gestione diretta; b) la possibilita' di reperire piazzole destinate ad aree di sosta nell'ambito delle strutture ricettive all'aria aperta in esercizio nei rispettivi ambiti territoriali, anche mediante ampliamenti delle stesse. 3. La realizzazione e la gestione di aree di sosta da parte di privati sono consentite solo qualora non sia realizzabile quanto previsto al comma 2, lettere a) e b). 4. Nelle strutture ricettive all'aria aperta e' possibile attrezzare piazzole destinate ad aree di sosta secondo quanto disposto dalle specifiche disposizioni attuative.