Art. 25 
 
                           Norma di rinvio 
 
  1. Agli agriturismo e agli ittiturismo si applica la disciplina  di
cui  alla  legge  regionale  21  novembre  2007,  n.  37  (Disciplina
dell'attivita' agrituristica, del  pesca  turismo  e  ittiturismo)  e
successive modificazioni e integrazioni e  le  relative  disposizioni
attuative.