Art. 20 Servizi e prestazioni abitativi 1. La Provincia promuove servizi e prestazioni di supporto all'abitare, tenendo conto delle esigenze individuali di sostegno, cura ed assistenza, nonche' delle risorse della persona stessa, della sua famiglia e delle risorse presenti nel contesto sociale circostante e nell'ambito dei servizi territoriali. 2. I servizi sociali assicurano i seguenti servizi e prestazioni: a) consulenza e supporto per la realizzazione del progetto abitativo individuale; b) offerte per il rafforzamento delle competenze necessarie per l'autonomia abitativa; c) accompagnamento abitativo sul piano socio-pedagogico e assistenza domiciliare qualificata; d) servizi residenziali integrati nel tessuto sociale e diversificati a seconda delle varie esigenze; e) accoglienza e accompagnamento, a cura di personale specializzato, di anziani con disabilita' nei servizi dedicati agli anziani, anche in comunita' alloggio; f) accoglienza presso famiglie affidatarie; g) prestazioni economiche a copertura delle spese assistenziali per le persone che intraprendono il progetto di vita indipendente fuori dal nucleo familiare d'origine. 3. Alle persone con disabilita' con un elevato fabbisogno di assistenza sanitaria sono offerti appositi servizi residenziali a carattere sociosanitario. 4. La Provincia promuove forme abitative innovative sia in ambito pubblico che privato.