Art. 20 
 
                   Servizi e prestazioni abitativi 
 
  1.  La  Provincia  promuove  servizi  e  prestazioni  di   supporto
all'abitare, tenendo conto delle esigenze  individuali  di  sostegno,
cura ed assistenza, nonche' delle risorse della persona stessa, della
sua  famiglia  e  delle  risorse  presenti   nel   contesto   sociale
circostante e nell'ambito dei servizi territoriali. 
  2. I servizi sociali assicurano i seguenti servizi e prestazioni: 
    a) consulenza  e  supporto  per  la  realizzazione  del  progetto
abitativo individuale; 
    b) offerte per il rafforzamento delle competenze  necessarie  per
l'autonomia abitativa; 
    c)  accompagnamento  abitativo  sul  piano   socio-pedagogico   e
assistenza domiciliare qualificata; 
    d)  servizi  residenziali  integrati  nel   tessuto   sociale   e
diversificati a seconda delle varie esigenze; 
    e)  accoglienza  e   accompagnamento,   a   cura   di   personale
specializzato, di anziani con disabilita' nei servizi  dedicati  agli
anziani, anche in comunita' alloggio; 
    f) accoglienza presso famiglie affidatarie; 
    g) prestazioni economiche a copertura delle  spese  assistenziali
per le persone che intraprendono il  progetto  di  vita  indipendente
fuori dal nucleo familiare d'origine. 
  3. Alle persone  con  disabilita'  con  un  elevato  fabbisogno  di
assistenza sanitaria sono offerti  appositi  servizi  residenziali  a
carattere sociosanitario. 
  4. La Provincia promuove forme abitative innovative sia  in  ambito
pubblico che privato.