Art. 21 Edilizia abitativa e sociale 1. Alle persone con disabilita' e' garantito l'accesso ai programmi di edilizia sociale, in base alla vigente normativa provinciale. 2. L'edilizia abitativa tiene conto delle esigenze abitative delle persone con disabilita'. 3. Per facilitare l'abitare in autonomia delle persone con disabilita', i servizi dell'edilizia abitativa e dell'edilizia sociale collaborano con i servizi sociali competenti, con le organizzazioni private e senza scopo di lucro e con la Ripartizione provinciale Politiche sociali nella programmazione di alloggi sociali, nella predisposizione dei relativi criteri di assegnazione e nell'eventuale organizzazione dell'accompagnamento della persona nel suo percorso di autonomia e mantenimento della stessa.