Art. 21 
 
                    Edilizia abitativa e sociale 
 
  1. Alle persone con disabilita' e' garantito l'accesso ai programmi
di edilizia sociale, in base alla vigente normativa provinciale. 
  2. L'edilizia abitativa tiene conto delle esigenze abitative  delle
persone con disabilita'. 
  3.  Per  facilitare  l'abitare  in  autonomia  delle  persone   con
disabilita',  i  servizi  dell'edilizia  abitativa  e   dell'edilizia
sociale  collaborano  con  i  servizi  sociali  competenti,  con   le
organizzazioni private e senza scopo di lucro e con  la  Ripartizione
provinciale  Politiche  sociali  nella  programmazione   di   alloggi
sociali, nella predisposizione dei relativi criteri di assegnazione e
nell'eventuale organizzazione dell'accompagnamento della persona  nel
suo percorso di autonomia e mantenimento della stessa.