Art. 25 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  l. Con il presente titolo, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee
d'Aoste disciplina le modalita'  per  contribuire  al  raggiungimento
degli obiettivi di risparmio energetico, di efficienza  energetica  e
di sviluppo delle fonti rinnovabili, in  conformita'  alla  normativa
europea e statale vigente in materia  di  energia  e  di  cambiamenti
climatici. 
  2. Per il raggiungimento degli obiettivi di  cui  al  comma  1,  la
Regione: 
    a) disciplina gli strumenti di pianificazione energetica; 
    b)  promuove   l'efficienza   energetica   nell'edilizia,   anche
attraverso la riqualificazione energetica  del  patrimonio  esistente
sul territorio regionale; 
    c) prevede forme di incentivazione economica; 
    d) disciplina la certificazione energetica degli edifici; 
    e) istituisce un  sistema  di  riconoscimento  dei  soggetti  cui
affidare le attivita' di attestazione  della  prestazione  energetica
degli edifici; 
    f)  disciplina  le  procedure  autorizzative  necessarie  per  la
costruzione,  il  rifacimento,  la  riattivazione,  la  modifica,  il
potenziamento e l'esercizio degli impianti di produzione  di  energia
da fonti rinnovabili; 
    g) promuove la riduzione dei consumi regionali da  fonte  fossile
nel settore dei trasporti; 
    h) disciplina le  modalita'  di  esercizio,  di  controllo  e  di
manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione  invernale
ed estiva e per la preparazione dell'acqua calda per usi  igienici  e
sanitari sul territorio regionale; 
    i) istituisce sistemi di controllo degli attestati di prestazione
energetica e degli impianti termici; 
    j) promuove  iniziative  di  formazione  e  di  informazione  nel
settore energetico; 
    k) realizza e gestisce i necessari sistemi informatici.