Art. 25 Oggetto e finalita' l. Con il presente titolo, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste disciplina le modalita' per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico, di efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili, in conformita' alla normativa europea e statale vigente in materia di energia e di cambiamenti climatici. 2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione: a) disciplina gli strumenti di pianificazione energetica; b) promuove l'efficienza energetica nell'edilizia, anche attraverso la riqualificazione energetica del patrimonio esistente sul territorio regionale; c) prevede forme di incentivazione economica; d) disciplina la certificazione energetica degli edifici; e) istituisce un sistema di riconoscimento dei soggetti cui affidare le attivita' di attestazione della prestazione energetica degli edifici; f) disciplina le procedure autorizzative necessarie per la costruzione, il rifacimento, la riattivazione, la modifica, il potenziamento e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; g) promuove la riduzione dei consumi regionali da fonte fossile nel settore dei trasporti; h) disciplina le modalita' di esercizio, di controllo e di manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari sul territorio regionale; i) istituisce sistemi di controllo degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici; j) promuove iniziative di formazione e di informazione nel settore energetico; k) realizza e gestisce i necessari sistemi informatici.