Art. 28 Centro di osservazione e attivita' sull'energia - COA energia 1. Per le finalita' di cui al presente titolo, la Regione si avvale della Societa' finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. (FINAOSTA S.p.A.) che, attraverso la propria struttura denominata Centro di osservazione e attivita' sull'energia (COA energia), svolge funzioni di natura tecnica e amministrativa. In particolare, il COA energia svolge, in collaborazione con le strutture regionali competenti in materia di energia, le seguenti funzioni: a) organizza le attivita' di rilevazione, elaborazione e analisi dei dati relativi al sistema energetico regionale; b) fornisce supporto tecnico alle attivita' di predisposizione, monitoraggio e aggiornamento del PEAR, dei documenti di programmazione, della normativa regionale nel settore energetico e dei relativi strumenti di attuazione, nonche' alla predisposizione e attuazione delle connesse misure di intervento; c) redige studi specialistici e sviluppa azioni e progetti in tema di risparmio energetico, efficienza energetica, sviluppo delle fonti rinnovabili e mobilita' sostenibile; d) organizza e gestisce lo sportello informativo rivolto alla comunicazione e alla consulenza tecnica in tema di energia; e) realizza iniziative di formazione e di informazione nel settore energetico; f) fornisce agli enti locali, anche in collaborazione con il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), l'assistenza necessaria per l'individuazione delle opportunita' di risparmio energetico e per lo sviluppo di specifici progetti in materia di energia; g) fornisce supporto per la promozione dell'efficienza energetica e l'individuazione delle opportunita' di risparmio energetico negli edifici di proprieta' pubblica, la raccolta ed analisi dei dati relativi ai consumi energetici di tali edifici e la redazione del piano di cui all'art. 31; h) organizza e gestisce le attivita' relative all'attuazione degli articoli da 30 a 35 in materia di efficienza energetica nell'edilizia; i) gestisce il sistema di certificazione energetica regionale di cui agli articoli da 36 a 41; j) svolge le funzioni di ente di riconoscimento dei certificatori energetici di cui all'art. 41; k) fornisce supporto tecnico nella valutazione degli interventi di cui all'art. 48, comma 1; l) fornisce supporto tecnico nell'organizzazione e nella gestione del sistema dei controlli di cui all'art. 61, comma l, ivi inclusa la realizzazione degli accertamenti documentali, ove previsti. 2. I rapporti tra la Regione e FINAOSTA S.p.A. sono regolati da apposite convenzioni. La Giunta regionale e' altresi' autorizzata a stipulare convenzioni con enti, istituzioni e altri soggetti pubblici e privati che operano a livello scientifico o economico nei settori correlati a quello dell'energia. 3. FINAOSTA S.p.A. puo' avvalersi, per gli aspetti di particolare complessita', di enti, istituzioni e soggetti pubblici e privati che operano a livello scientifico o economico nel settore energetico o in quelli ad esso correlati.