Art. 28 
 
                 Centro di osservazione e attivita' 
                     sull'energia - COA energia 
 
  1. Per le finalita' di cui al presente titolo, la Regione si avvale
della  Societa'  finanziaria  regionale  FINAOSTA  S.p.A.   (FINAOSTA
S.p.A.) che, attraverso la propria  struttura  denominata  Centro  di
osservazione e attivita' sull'energia (COA energia), svolge  funzioni
di natura tecnica e amministrativa. In particolare,  il  COA  energia
svolge, in collaborazione con le strutture  regionali  competenti  in
materia di energia, le seguenti funzioni: 
    a) organizza le attivita' di rilevazione, elaborazione e  analisi
dei dati relativi al sistema energetico regionale; 
    b) fornisce supporto tecnico alle attivita'  di  predisposizione,
monitoraggio   e   aggiornamento   del   PEAR,   dei   documenti   di
programmazione, della normativa regionale nel  settore  energetico  e
dei relativi strumenti di attuazione, nonche' alla predisposizione  e
attuazione delle connesse misure di intervento; 
    c) redige studi specialistici e sviluppa  azioni  e  progetti  in
tema di risparmio energetico, efficienza energetica,  sviluppo  delle
fonti rinnovabili e mobilita' sostenibile; 
    d) organizza e gestisce lo  sportello  informativo  rivolto  alla
comunicazione e alla consulenza tecnica in tema di energia; 
    e) realizza  iniziative  di  formazione  e  di  informazione  nel
settore energetico; 
    f) fornisce agli enti locali,  anche  in  collaborazione  con  il
Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), l'assistenza
necessaria  per  l'individuazione  delle  opportunita'  di  risparmio
energetico e per lo sviluppo di  specifici  progetti  in  materia  di
energia; 
    g) fornisce supporto per la promozione dell'efficienza energetica
e l'individuazione delle opportunita' di risparmio  energetico  negli
edifici di proprieta' pubblica,  la  raccolta  ed  analisi  dei  dati
relativi ai consumi energetici di tali edifici  e  la  redazione  del
piano di cui all'art. 31; 
    h) organizza e  gestisce  le  attivita'  relative  all'attuazione
degli articoli da  30  a  35  in  materia  di  efficienza  energetica
nell'edilizia; 
    i) gestisce il sistema di certificazione energetica regionale  di
cui agli articoli da 36 a 41; 
    j) svolge le funzioni di ente di riconoscimento dei certificatori
energetici di cui all'art. 41; 
    k) fornisce supporto tecnico nella valutazione  degli  interventi
di cui all'art. 48, comma 1; 
    l) fornisce supporto tecnico nell'organizzazione e nella gestione
del sistema dei controlli di cui all'art. 61, comma l, ivi inclusa la
realizzazione degli accertamenti documentali, ove previsti. 
  2. I rapporti tra la Regione e FINAOSTA  S.p.A.  sono  regolati  da
apposite convenzioni. La Giunta regionale e' altresi'  autorizzata  a
stipulare convenzioni con enti, istituzioni e altri soggetti pubblici
e privati che operano a livello scientifico o economico  nei  settori
correlati a quello dell'energia. 
  3. FINAOSTA S.p.A. puo' avvalersi, per gli aspetti  di  particolare
complessita', di enti, istituzioni e soggetti pubblici e privati  che
operano a livello scientifico o economico nel settore energetico o in
quelli ad esso correlati.