Art. 29 Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta 1. Per le finalita' di cui al presente titolo, FINAOSTA S.p.A. si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) per lo svolgimento, in particolare, delle seguenti attivita': a) elaborazione dei dati climatici di cui all'art. 30, comma 1, lettera b); b) effettuazione delle verifiche tecniche e delle ispezioni relative all'art. 61, comma 1, lettere c) e d), tramite espressione di un parere tecnico vincolante da rendere a FINAOSTA S.p.A. 2. I rapporti tra FINAOSTA S.p.A. e ARPA e le modalita' di svolgimento delle rispettive attivita' sono definiti con apposita convenzione.