Art. 29 
 
                 Agenzia regionale per la protezione 
                  dell'ambiente della Valle d'Aosta 
 
  1. Per le finalita' di cui al presente titolo, FINAOSTA  S.p.A.  si
avvale dell'Agenzia regionale per la protezione  dell'ambiente  della
Valle d'Aosta  (ARPA)  per  lo  svolgimento,  in  particolare,  delle
seguenti attivita': 
    a) elaborazione dei dati climatici di cui all'art. 30,  comma  1,
lettera b); 
    b) effettuazione  delle  verifiche  tecniche  e  delle  ispezioni
relative all'art. 61, comma 1, lettere c) e d),  tramite  espressione
di un parere tecnico vincolante da rendere a FINAOSTA S.p.A. 
  2. I rapporti  tra  FINAOSTA  S.p.A.  e  ARPA  e  le  modalita'  di
svolgimento delle rispettive attivita'  sono  definiti  con  apposita
convenzione.