Art. 21 
 
              Obiettivi, contenuti e struttura del PUP 
 
  1. Il PUP e' lo strumento unitario di governo e  di  pianificazione
del territorio provinciale, che definisce le strategie, le  direttive
e le prescrizioni da seguire  per  il  governo  e  le  trasformazioni
territoriali.  Il  PUP  costituisce  il  quadro  di  riferimento  per
l'approvazione degli altri strumenti di pianificazione del territorio
e  assicura  il  raccordo  con  gli   strumenti   di   programmazione
socio-economica. 
  2. Il PUP ha valenza di piano paesaggistico ai  sensi  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali  e  del
paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). 
  3.  Nel  rispetto  delle  finalita'  e  dei  principi   individuati
dall'art. 2 il PUP persegue, in particolare, i seguenti obiettivi: 
  a)  garantire  la  riproducibilita',   la   qualificazione   e   la
valorizzazione del sistema delle risorse territoriali provinciali; 
  b) assicurare lo sviluppo e la  coesione  sociale  nell'ambito  del
territorio provinciale e nel quadro del processo  d'integrazione  nel
territorio europeo; 
  c)  accrescere   la   competitivita'   del   sistema   territoriale
provinciale. 
  4. Il PUP contiene, in particolare: 
  a)  l'individuazione  delle  invarianti   su   scala   provinciale,
attraverso l'inquadramento strutturale; 
  b)  l'analisi  e  l'interpretazione  del  sistema  del   paesaggio,
attraverso la carta del paesaggio; 
  c) l'individuazione e la disciplina delle aree di tutela ambientale
e l'individuazione dei beni ambientali sottoposti  a  tutela  con  le
modalita' indicate nel titolo III; 
  d) la disciplina delle aree  caratterizzate  da  diversi  gradi  di
penalita' ai fini dell'uso del suolo, in ragione della compresenza di
fattori relativi ai pericoli  idrogeologici,  valanghivi,  sismici  e
d'incendio boschivo, secondo quanto previsto dall'art. 22; 
  e)  l'individuazione  del  sistema   insediativo   e   delle   reti
infrastrutturali di rilievo provinciale; 
  f) i criteri, gli indirizzi e i parametri per l'elaborazione e  per
la valutazione strategica degli altri strumenti di pianificazione; 
  g) le ipotesi in cui la giunta provinciale puo' apportare modifiche
o aggiornamenti al PUP con la procedura stabilita dall'art. 31. 
  5. I contenuti del PUP sono espressi da: 
  a) norme prescrittive e  vincolanti,  che  sospendono  gli  effetti
della  disciplina  incompatibile   contenuta   negli   strumenti   di
pianificazione delle comunita' e dei comuni o che richiedono il  loro
adeguamento; 
  b) norme di direttiva, indirizzo e orientamento rivolte  agli  enti
titolari di poteri  pianificatori,  che  costituiscono  parametro  di
coerenza nella valutazione dei singoli strumenti di pianificazione; 
  c) indicatori strategici e parametri di misurazione  e  valutazione
del grado di raggiungimento degli obiettivi nell'ambito del  processo
di valutazione degli strumenti di pianificazione. 
  6. Il PUP si articola nei seguenti elementi: 
  a) la relazione illustrativa e i suoi allegati; 
  b) la struttura cartografica; 
  c) le norme di attuazione.