Art. 22 
 
                Carta di sintesi della pericolosita' 
 
  1. Il PUP prevede l'approvazione da parte della giunta  provinciale
della  carta  di  sintesi  della  pericolosita',  per  le   finalita'
dell'art. 21,  comma  4,  lettera  d).  La  carta  di  sintesi  della
pericolosita': 
  a) individua le aree caratterizzate da diversi gradi  di  penalita'
ai fini dell'uso del suolo; 
  b) specifica la disciplina di queste aree contenuta nel PUP; 
  c)  indica  i  contenuti  e  le  modalita'  di   redazione   e   di
presentazione  delle   relazioni   tecniche,   comunque   denominate,
necessarie, secondo quanto previsto dal PUP, per la realizzazione  di
interventi in aree con penalita'; 
  d) disciplina il registro delle relazioni tecniche  previste  dalla
lettera c) e delle relative  valutazioni,  e  individua  il  soggetto
competente alla tenuta del registro; 
  e) indica gli eventuali ulteriori contenuti  di  dettaglio  che  le
sono demandati dal PUP. 
  2. La carta di sintesi della pericolosita' soddisfa i requisiti e i
principi  stabiliti,  sotto  il  profilo  urbanistico,  dal  capo  IV
dell'allegato del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
2006 (Norme di attuazione del piano generale di  utilizzazione  delle
acque pubbliche). Le disposizioni del piano in  materia  di  uso  del
suolo cessano di applicarsi a decorrere dalla  data  di  approvazione
della carta di sintesi della pericolosita'. 
  3.  Le  disposizioni  contenute  nella  carta  di   sintesi   della
pericolosita' e nei suoi aggiornamenti prevalgono sugli strumenti  di
pianificazione territoriale vigenti e adottati. I contenuti  di  tali
strumenti in  contrasto  con  la  carta  di  sintesi  e  con  i  suoi
aggiornamenti sono disapplicati. Il grado  di  penalita'  evidenziato
dalla  carta  di  sintesi  della  pericolosita'  e'   riportato   nei
certificati di destinazione urbanistica.