Art. 22
Carta di sintesi della pericolosita'
1. Il PUP prevede l'approvazione da parte della giunta provinciale
della carta di sintesi della pericolosita', per le finalita'
dell'art. 21, comma 4, lettera d). La carta di sintesi della
pericolosita':
a) individua le aree caratterizzate da diversi gradi di penalita'
ai fini dell'uso del suolo;
b) specifica la disciplina di queste aree contenuta nel PUP;
c) indica i contenuti e le modalita' di redazione e di
presentazione delle relazioni tecniche, comunque denominate,
necessarie, secondo quanto previsto dal PUP, per la realizzazione di
interventi in aree con penalita';
d) disciplina il registro delle relazioni tecniche previste dalla
lettera c) e delle relative valutazioni, e individua il soggetto
competente alla tenuta del registro;
e) indica gli eventuali ulteriori contenuti di dettaglio che le
sono demandati dal PUP.
2. La carta di sintesi della pericolosita' soddisfa i requisiti e i
principi stabiliti, sotto il profilo urbanistico, dal capo IV
dell'allegato del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
2006 (Norme di attuazione del piano generale di utilizzazione delle
acque pubbliche). Le disposizioni del piano in materia di uso del
suolo cessano di applicarsi a decorrere dalla data di approvazione
della carta di sintesi della pericolosita'.
3. Le disposizioni contenute nella carta di sintesi della
pericolosita' e nei suoi aggiornamenti prevalgono sugli strumenti di
pianificazione territoriale vigenti e adottati. I contenuti di tali
strumenti in contrasto con la carta di sintesi e con i suoi
aggiornamenti sono disapplicati. Il grado di penalita' evidenziato
dalla carta di sintesi della pericolosita' e' riportato nei
certificati di destinazione urbanistica.