Art. 38 Modificazione dell'art. 23 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore). 1. Dopo il comma 3-bis dell'art. 23 della legge provinciale n. 9 del 1991 e' inserito il seguente: «3-ter. Per incentivare la frequenza di percorsi di studio universitari da parte di studenti residenti in provincia di Trento, la Giunta provinciale puo' attivare politiche di supporto al diritto allo studio tradizionale e definire, con proprio provvedimento, strumenti innovativi a sostegno del successo universitario anche nella forma di contributo al piano di accumulo finanziario delle famiglie.». 2. Per i fini di cui al comma 1 con la tabella A e' autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2016 sulla missione/programma 04.04.