Art. 39 Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983) 1. Nella lettera a) del comma 2 dell'art. 1.1 della legge provinciale sul lavoro 1983, dopo la parola: «trattamenti» sono inserite le seguenti: «d'integrazione salariale ordinaria». 2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 1.1 della legge provinciale sul lavoro 1983 e' inserita la seguente: «b-bis) la costituzione di una commissione per l'esercizio delle funzioni relative alla concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, ai sensi della disciplina statale, composta da un rappresentante della Provincia, un rappresentante dell'amministrazione statale e un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).». 3. Dopo il comma 3 dell'art. 1.1 della legge provinciale sul lavoro 1983 e' inserito il seguente: «3-bis. Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), la Provincia promuove e sostiene il fondo di solidarieta' territoriale intersettoriale, in funzione dell'erogazione ai lavoratori delle prestazioni previste.». 4. Nel comma 4 dell'art. 1.1 della legge provinciale sul lavoro 1983 le parole: «finanziate dall'assicurazione sociale per l'impiego (ASPL)» sono sostituite dalle seguenti: «previste dalla disciplina statale». 5. Dopo l'art. 1-ter della legge provinciale sul lavoro 1983 e' inserito il seguente: «Art. 1-ter 1. (Interventi a sostegno delle anticipazioni di indennita' e emolumenti). - 1. Per agevolare l'anticipazione da parte del sistema bancario delle indennita' di competenza dell'INPS e degli emolumenti garantiti dall'INPS non corrisposti a dipendenti di imprese in stato di difficolta', la Provincia puo' coprire gli interessi e gli oneri accessori relativi all'anticipazione. 2. La Giunta provinciale, sentite la Commissione provinciale per l'impiego e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce le modalita' di attuazione di quest'articolo, definendo in particolare i requisiti di accesso al beneficio, la tipologia di indennita' anticipabili e le modalita' di corresponsione degli interessi.». 6. Alla fine del settimo comma dell'art. 23 della legge provinciale sul lavoro 1983 sono inserite le parole: «; resta fermo, inoltre, quanto previsto dalla disciplina statale in materia di ricorsi avverso i provvedimenti relativi alla concessione di trattamenti d'integrazione salariale». 7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3 si provvede con le modalita' indicate nella tabella B. 8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5 provvede l'Agenzia del lavoro con il suo bilancio.