Art. 40 Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003), e abrogazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2014, n. 4-6/Leg., concernente «Secondo regolamento stralcio di attuazione dell'art. 38, comma 4, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), concernente la disciplina degli organi collegiali». 1. La lettera i) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 e' sostituita dalla seguente: «i) le iniziative e i limiti di spesa per i quali e' richiesto il parere del comitato tecnico amministrativo previsto dall'art. 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993);». 2. Nel comma 3 dell'art. 10 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 le parole: «comitato tecnico per il settore agricolo» sono sostituite dalle seguenti: «comitato tecnico-amministrativo previsto dall'art. 55 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993». 3. L'art. 11 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 e' abrogato. 4. All'art. 43 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: a) comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per potenziare e migliorare il patrimonio zootecnico la Provincia assicura lo svolgimento delle seguenti attivita': a) l'impianto e la tenuta dei libri genealogici; b) l'espletamento dei test di determinazione della qualita' genetica e della resa del bestiame; c) la realizzazione di manifestazioni zootecniche; d) i servizi di consulenza alle imprese zootecniche per migliorare le prestazioni economiche e ambientali, con riferimento anche agli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche e a quelli connessi alla sicurezza delle aziende agricole; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per le attivita' previste dal comma 1, lettera a), possono essere concessi contributi fino alla misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile alla Federazione provinciale allevatori, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 3, comma l, della legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale). Per le attivita' previste dal comma 1, lettera b), possono essere concessi contributi fino alla misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile a enti o organismi operanti nel campo del settore zootecnico-lattiero caseario. I contributi sono concessi con i criteri e le modalita' stabiliti dalla Giunta provinciale con propria deliberazione. Per le attivita' previste dal comma 1, lettere c) e d), la Provincia puo' concedere aiuti ai soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, lettere a) e b), tramite l'affidamento del servizio a enti o organismi esterni selezionati secondo le norme in materia di appalti pubblici.»; c) dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti: «2-ter. La Provincia puo' avvalersi del supporto tecnico della Federazione provinciale allevatori o di altri enti o organismi qualificati operanti nel settore zootecnico e lattiero-caseario nell'ambito dell'istruttoria per la concessione dei contributi previsti da questa legge. 2-quater. La Provincia puo' concedere all'allevatore un contributo nella misura massima del 100 per cento delle spese ammesse concernenti l'attuazione delle attivita' connesse alla normativa in materia d'identificazione e registrazione degli animali in applicazione e nei limiti del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio. Le domande di agevolazione sono presentate dall'allevatore o dalla Federazione provinciale allevatori, espressamente delegata alla presentazione della domanda e all'incasso del contributo in nome e per conto del socio. L'aiuto puo' essere concesso, secondo i criteri e le modalita' stabilite dalla Giunta provinciale, nei limiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis) nel settore della produzione dei prodotti agricoli. 2-quinquies. La Provincia puo' concedere all'allevatore un contributo nella misura massima del 100 per cento, delle spese ammesse a salvaguardia dei capi di bestiame al ritorno dai pascoli estivi, per la prevenzione di parassitosi trasmissibili da parte della fauna selvatica. L'aiuto puo' essere concesso, secondo i criteri e le modalita' stabilite dalla Giunta provinciale, nei limiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis) nel settore della produzione dei prodotti agricoli. Le domande di agevolazione sono presentate dall'allevatore o dalla Federazione provinciale allevatori, espressamente delegata alla presentazione della domanda e all'incasso del contributo in nome e per conto del socio.». 5. Al comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «mediante l'attuazione della difesa passiva delle produzioni agricole intensive o pregiate,» sono inserite le seguenti: «nonche' per gli interventi previsti dall'art. 43-bis,»; b) le parole: «del 65 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «delle percentuali stabilite dalla normativa dell'Unione europea»; c) le parole: «Il contributo totale, derivante dalla somma degli interventi provinciale e statale, non puo' superare il 65 per cento del premio assicurativo.» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo totale, derivante dalla somma degli interventi provinciale, statale e dell'Unione europea, non puo' superare i limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea.». 6. Il comma 5 dell'art. 54 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 e' sostituito dal seguente: «5. Ai soggetti di cui al comma 1 che attuano la difesa passiva per i danni al bestiame puo' essere concesso un contributo fino al limite massimo stabilito dalla normativa dell'Unione europea a copertura delle spese per il pagamento dei premi assicurativi per i danni che derivano dalle calamita' naturali, dalle avversita' atmosferiche ad esse assimilabili, da altre avversita' atmosferiche o da epizoozie e per gli interventi previsti dall'art. 43 bis, che non sono ricompresi nei decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali.». 7. L'art. 9 del decreto del presidente della Provincia n. 4-6/Leg. del 2014 e' abrogato. 8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 4, 5 e 6 si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.