Art. 26 
 
                         Clausola valutativa 
 
  1. La Giunta regionale  rende  conto  periodicamente  al  Consiglio
regionale delle modalita' di attuazione della presente  legge  e  dei
risultati  ottenuti  in  termini  di  contributo  alla   prevenzione,
all'informazione e al supporto alle vittime di violenza  ed  ai  loro
figli. 
  2. Per la finalita' di cui al comma 1 la Giunta regionale,  decorsi
due  anni   dall'entrata   in   vigore   della   presente   legge   e
successivamente almeno  centoventi  giorni  prima  dell'adozione  del
piano triennale  regionale  degli  interventi  di  cui  all'art.  23,
presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per  la
qualita' della normazione  e  la  valutazione  delle  politiche,  una
relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni: 
    a) un quadro dell'andamento del fenomeno della violenza di genere
e delle principali attivita' e iniziative realizzate  sul  territorio
regionale  per  la  prevenzione,  l'informazione,  il   contrasto   e
l'assistenza alle vittime di violenza di genere e ai loro figli; 
    b)  una  descrizione  sintetica,  fondata  sui   dati   dell'albo
regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio,  dei  servizi
attivi sul territorio regionale; 
    c) le attivita'  svolte  dalle  reti  territoriali  afferenti  ai
centri antiviolenza, al fine di accogliere in modo adeguato le  donne
vittime ed i loro figli; 
    d) le modalita' di finanziamento degli interventi  oggetto  della
presente legge e la distribuzione dei finanziamenti sul territorio; 
    e) le attivita' ed azioni di cui al  capo  III  e  le  iniziative
formative realizzate in materia  di  prevenzione  e  contrasto  della
violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza e
ai loro figli; 
    f) una descrizione  dello  stato  di  attuazione  della  presente
legge, in particolare degli interventi previsti dal capo IV, e  delle
eventuali criticita'. 
  3. Nelle relazioni e' inserita  una  apposita  sezione  riguardante
l'utilizzo del Fondo di cui all'art. 22, con particolare  riferimento
a: 
    a) la dotazione del fondo e il grado di utilizzo; 
    b) il tipo e il numero delle domande ammesse alle  disponibilita'
del Fondo e l'entita' del contributo; 
    c) il tipo e il numero delle domande non ammesse a  contributo  e
le motivazioni dell'esclusione; 
    d) la tipologia dei reati e  l'esito  dei  relativi  procedimenti
giudiziari, in riferimento ai quali e' stata accolta la richiesta  di
ammissione alle disponibilita' del Fondo; 
    e) le azioni  svolte  dalla  Giunta  regionale  per  informare  i
potenziali   beneficiari   della   possibilita'   di   accesso   alle
disponibilita' del Fondo; 
    f) il numero delle convenzioni stipulate  con  gli  ordini  degli
avvocati dei fori del Piemonte. 
  4. Le relazioni  successive  alla  prima  documentano  inoltre  gli
effetti delle politiche di prevenzione e di contrasto  alla  violenza
di genere e per il sostegno delle donne vittime  di  violenza  e  dei
loro figli, fornendo, in particolare, le seguenti informazioni: 
    a) il contributo dato dagli  strumenti,  dalle  attivita',  dalle
azioni e dagli interventi al perseguimento  delle  finalita'  di  cui
all'art. 1; 
    b)  l'evoluzione  del  fenomeno  della  violenza  di  genere  sul
territorio  regionale  nelle  sue  varie  manifestazioni,  anche   in
confronto alla situazione nazionale, attribuibile al complesso  delle
iniziative previste dalla presente legge; 
    c) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori  della
rete locale, attiva nel settore. 
  5. Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni  presentate
e degli eventuali ulteriori documenti di analisi, formula direttive e
indirizzi, sulla cui base la Giunta regionale  adotta  o  modifica  i
successivi piani triennali regionali degli interventi per contrastare
la violenza di genere di cui all'art. 23. 
  6. Le relazioni  sono  rese  pubbliche  unitamente  agli  eventuali
documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame. 
  7. I  soggetti  coinvolti  nell'attuazione  della  presente  legge,
pubblici   e   privati,   forniscono   le   informazioni   necessarie
all'espletamento delle attivita' previste dai commi precedenti.  Tali
attivita' sono finanziate con le risorse di cui all'art. 28.