Art. 38 Fondo per contributi alle imprese turistiche 1. Al fine di finanziare gli interventi di cui agli articoli 155 e 156 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), a favore delle imprese turistiche per l'incremento qualitativo e quantitativo e il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere all'aria aperta e delle case e appartamenti per vacanze, nonche' a favore dei pubblici esercizi, e' istituito il Fondo per i contributi in conto capitale alle imprese turistiche e ai pubblici esercizi. 2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono annualmente assegnate al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG). 3. Il comma 5 dell'art. 156 della legge regionale 2/2002 e' abrogato.