Art. 40 Completamento lavori al Monastero di Santa Maria di Poffabro 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un contributo straordinario di 150.000 euro al Monastero di Santa Maria di Poffabro di Frisanco (PN) per far fronte alle spese, anche gia' sostenute nel 2015, per i lavori di completamento dei laboratori artigianali annessi al Monastero e relative pertinenze. 2. A tal fine il Monastero di Santa Maria di Poffabro di Frisanco (PN) presenta apposita domanda al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata degli elaborati progettuali, della relazione tecnico descrittiva con relativo quadro economico delle spese, anche gia' sostenute nel 2015, e cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. 3. Il Servizio edilizia, con il provvedimento di concessione del contributo, fissa i termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione della spesa. Per la concessione e l'erogazione del contributo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 59 e 60 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).