Art. 45 
 
                  Ripristino delle spiagge di Grado 
 
  1. Al fine di garantire  il  ripristino  delle  spiagge  di  Grado,
danneggiate in seguito a  eventi  calamitosi,  e  consentire  l'avvio
della  stagione  turistica  2016,  l'Amministrazione   regionale   e'
autorizzata a trasferire al comune  di  Grado,  entro  trenta  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, risorse finanziarie  per
interventi urgenti di ripascimento delle spiagge medesime  e  per  la
pulizia degli arenili.