Art. 45 Ripristino delle spiagge di Grado 1. Al fine di garantire il ripristino delle spiagge di Grado, danneggiate in seguito a eventi calamitosi, e consentire l'avvio della stagione turistica 2016, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a trasferire al comune di Grado, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, risorse finanziarie per interventi urgenti di ripascimento delle spiagge medesime e per la pulizia degli arenili.