Art. 46 Valorizzazione delle ciclovie nei Comuni di Tavagnacco e di Povoletto 1. Al fine di favorire la valorizzazione ambientale e di accrescere l'attrattivita' turistica delle ciclovie dei parchi del Cormor e del Torre, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere ai Comuni di Tavagnacco e di Povoletto un contributo per compartecipare alla realizzazione di impianti e strutture di carattere turistico-sportivo. 2. Le domande, corredate di una relazione illustrativa, sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabiliti condizioni e modalita' per l'erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.