Art. 48 
 
                    Contributi a Promoturismo FVG 
 
  1.  L'Amministrazione  regionale   e'   autorizzata   a   concedere
all'Agenzia regionale Promoturismo FVG un contributo  finalizzato  ad
alleviare gli  oneri  derivanti  dall'assunzione  in  comodato  d'uso
temporaneo dello stabilimento termale di  proprieta'  del  comune  di
Arta Terme. 
  2. La domanda per la concessione del contributo di cui al  comma  1
e' presentata al Servizio competente  in  materia  di  turismo  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
unitamente a una relazione illustrativa completa di  specifico  piano
finanziario. Con il decreto di concessione sono fissate le  modalita'
e i termini di rendicontazione ed erogazione degli importi.