Art. 25 
 
Misure  di  razionalizzazione  dell'uso  dell'acqua  nei  cicli   del
  processi produttivi. Accordi e contratti di programma 
 
  1 La Regione promuove la stipula di specifici accordi  o  contratti
di programma ai sensi dell'art. 101, comma 10 del decreto legislativo
n. 152/2006, finalizzati a favorire, anche mediante la previsione  di
strumenti economici, l'uso nei  settori  agricolo  e  produttivo,  di
acqua reflua recuperata o riciclata, in alternativa  al  prelievo  da
corpi idrici sotterranei. 
  2. La  deliberazione  di  cui  all'art.  13  comma  1  della  legge
regionale n. 80/2015 e' aggiornata con le  misure  di  incentivazioni
stabilite dagli accordi e contratti di programma di cui al  comma  1,
ove le stesse incidano sui canoni  di  concessione  per  l'uso  della
risorsa idrica.