Art. 25 Misure di razionalizzazione dell'uso dell'acqua nei cicli del processi produttivi. Accordi e contratti di programma 1 La Regione promuove la stipula di specifici accordi o contratti di programma ai sensi dell'art. 101, comma 10 del decreto legislativo n. 152/2006, finalizzati a favorire, anche mediante la previsione di strumenti economici, l'uso nei settori agricolo e produttivo, di acqua reflua recuperata o riciclata, in alternativa al prelievo da corpi idrici sotterranei. 2. La deliberazione di cui all'art. 13 comma 1 della legge regionale n. 80/2015 e' aggiornata con le misure di incentivazioni stabilite dagli accordi e contratti di programma di cui al comma 1, ove le stesse incidano sui canoni di concessione per l'uso della risorsa idrica.