Art. 26 Norme transitorie 1. E' confermata la dotazione organica dell'ARPA cosi' come definita anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. 2. I beni mobili e immobili nonche' le attrezzature trasferiti all'agenzia anteriormente all'entrata in vigore della presente legge continuano a far parte del suo patrimonio. 3. L'ARPA trasmette entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge lo statuto, il regolamento di organizzazione e la Carta dei servizi e delle attivita' alla Giunta regionale che li approva nei successivi novanta giorni.