Art. 28 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti leggi regionali: 
    a)  la  legge  regionale  13  aprile  1995,  n.  60  (istituzione
dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale),  ad  esclusione
del comma 3 dell'art. 20, che sara' abrogato dall'entrata  in  vigore
del regolamento di cui all'art. 14, comma 5 della legge n. 132/2016; 
    b) la legge regionale 20 novembre 2002, n. 28 (ampliamento  delle
attivita' dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA),
a seguito del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Modifiche
alla legge regionale istitutiva 13 aprile 1995, n. 60); 
    c) la legge regionale 12 marzo 2012, n. 2 (modifiche  alla  legge
regionale 13 aprile 1995, n. 60 «Istituzione  dell'Agenzia  regionale
per la protezione ambientale»). 
  2. Sono inoltre  abrogate  le  seguenti  disposizioni  modificative
delle leggi abrogate al comma 1: 
    a) l'art. 51 della legge regionale 21 aprile 2006, n.  14  (Legge
finanziaria per l'anno 2006); 
    b) l'art. 14 e la lettera d) del comma 1 dell'art. 20 della legge
regionale 27 gennaio 2009, n. 3 (disposizioni collegate alla  manovra
finanziaria per l'anno 2008 in materia di tutela dell'ambiente); 
    c) gli articoli 23 e 24 della legge regionale 4 dicembre 2009, n.
30 (assestamento al bilancio di  previsione  per  l'anno  finanziario
2009 e disposizioni di natura finanziaria); 
    d) l'art.  19  della  legge  regionale  27  gennaio  2015,  n.  1
(provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale).