Art. 28 Abrogazioni 1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti leggi regionali: a) la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale), ad esclusione del comma 3 dell'art. 20, che sara' abrogato dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, comma 5 della legge n. 132/2016; b) la legge regionale 20 novembre 2002, n. 28 (ampliamento delle attivita' dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), a seguito del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Modifiche alla legge regionale istitutiva 13 aprile 1995, n. 60); c) la legge regionale 12 marzo 2012, n. 2 (modifiche alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 «Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale»). 2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni modificative delle leggi abrogate al comma 1: a) l'art. 51 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006); b) l'art. 14 e la lettera d) del comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3 (disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2008 in materia di tutela dell'ambiente); c) gli articoli 23 e 24 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 30 (assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e disposizioni di natura finanziaria); d) l'art. 19 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale).