Art. 29 Norma finanziaria 1. In una fase di prima attuazione della presente legge, al finanziamento del contributo regionale annuale di parte corrente di cui all'art. 21, comma 1, lettera a), il cui importo e' definito tenuto conto dei costi delle attivita' istituzionali obbligatorie previste dalla Carta dei servizi e delle attivita', di cui all'art. 7, comma 2, si fa fronte nell'esercizio finanziario 2016 con le risorse di parte corrente della legge regionale n. 60/1995 di cui all'allegato A della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018), gia' iscritte all'interno della missione 13 (tutela della salute), programma 13.01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) e della missione 09 (sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.09 (politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente) del bilancio di previsione finanziario 2016-2018. 2. Per ciascun anno del biennio 2017-2018, nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, si fa fronte con le modalita' previste all'art. 38, comma 2 del decreto legislativo n. 118/2011. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 26 settembre 2016 CHIAMPARINO (Omissis).