Art. 29 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1. In una  fase  di  prima  attuazione  della  presente  legge,  al
finanziamento del contributo regionale annuale di parte  corrente  di
cui all'art. 21, comma 1, lettera a),  il  cui  importo  e'  definito
tenuto conto dei costi  delle  attivita'  istituzionali  obbligatorie
previste dalla Carta dei servizi e delle attivita', di  cui  all'art.
7, comma 2, si fa  fronte  nell'esercizio  finanziario  2016  con  le
risorse di parte corrente della legge regionale  n.  60/1995  di  cui
all'allegato A della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di
previsione finanziario 2016-2018), gia'  iscritte  all'interno  della
missione  13  (tutela  della  salute),  programma   13.01   (Servizio
sanitario  regionale  -  finanziamento  ordinario  corrente  per   la
garanzia dei LEA) e della missione 09 (sviluppo sostenibile e  tutela
del territorio e dell'ambiente), programma 09.09 (politica  regionale
unitaria per lo sviluppo sostenibile e la  tutela  del  territorio  e
dell'ambiente) del bilancio di previsione finanziario 2016-2018. 
  2. Per  ciascun  anno  del  biennio  2017-2018,  nell'ambito  degli
stanziamenti di cui al  comma  1,  si  fa  fronte  con  le  modalita'
previste all'art. 38, comma 2 del decreto legislativo n. 118/2011. 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Piemonte. 
 
    Torino, 26 settembre 2016 
 
                             CHIAMPARINO 
 
  (Omissis).