Art. 32
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge provinciale 30 agosto 1993, n. 22 (Norme per la
costituzione del consorzio di gestione del Parco nazionale dello
Stelvio. Modifiche e integrazioni delle leggi provinciali in materia
di ordinamento dei parchi naturali e di salvaguardia dei biotopi di
rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico), tranne gli
articoli 24, 25, 26 e 27;
b) l'art. 50 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20;
c) il comma 4 dell'art. 33, il comma 4 dell'art. 38 e il comma
2-bis dell'art. 42 della legge provinciale sulle foreste e sulla
protezione della natura 2007;
d) il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della
Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg, concernente «Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali
provinciali, nonche' la procedura per l'approvazione del piano del
parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007,
n. 11)»;
e) il comma 3 dell'art. 41 e il comma 6 dell'art. 98 della legge
provinciale sul Governo del territorio 2015;
f) il comma 6 dell'art. 14 (Prima applicazione delle disposizioni
concernenti il conferimento di funzioni statali relative al Parco
nazionale dello Stelvio) della legge provinciale 30 dicembre 2015, n.
21.