Art. 33
Disposizioni finanziarie
1. Alla spesa derivante dall'applicazione degli articoli 6, 8 e 13,
stimata nell'importo di 1.925.000 euro per l'anno 2016, 1.814.000
euro per l'anno 2017 e 1.704.000 euro dall'anno 2018, si provvede:
a) per una quota di 929.000 euro per il 2016, di 818.000 euro per
il 2017 e di 708.000 euro per il 2018 con gli stanziamenti gia'
autorizzati sulla missione 09 (sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente), programma 05 (aree protette, parchi
naturali, protezione naturalistica e forestazione) per i fini della
legge provinciale n. 22 del 1993, abrogata dall'art. 32;
b) per la rimanente quota di 996.000 euro, a decorrere dall'anno
2016, con le modalita' previste dall'art. 3, comma 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di
attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige
in materia di minime proprieta' colturali, caccia e pesca,
agricoltura e foreste).
2. Dall'applicazione dell'art. 24 non derivano maggiori spese
rispetto a quelle gia' autorizzate in bilancio nella missione 09,
programma 02 (tutela, valorizzazione e recupero ambientale).
3. La giunta provinciale e' autorizzata ad apportare al bilancio le
variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, comma
1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale
di contabilita' 1979).
4. In esito alla conclusione delle operazioni di liquidazione del
Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio costituito ai sensi
dell'art. 2 della legge provinciale n. 22 del 1993, la giunta
provinciale e' autorizzata ad apportare al bilancio di previsione le
variazioni necessarie per il subentro nei rapporti giuridici attivi e
passivi di competenza, nel rispetto del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42) e della legge provinciale di contabilita' 1979.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
Trento, 21 luglio 2016
ROSSI