Art. 12 Ambito di applicazione (articolo 48, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 51/2009) 1. Le disposizioni del presente capo non si applicano agli studi dei medici di medicina generale e dei medici pediatri di libera scelta, convenzionati per l'esercizio dell'assistenza primaria, eccetto quando siano allocati in strutture che richiedono autorizzazione e accreditamento.