Art. 12 
 
Ambito di applicazione (articolo 48, comma 1, lettera e) della  legge
                        regionale n. 51/2009) 
 
  1. Le disposizioni del presente capo non si  applicano  agli  studi
dei medici di medicina generale  e  dei  medici  pediatri  di  libera
scelta,  convenzionati  per  l'esercizio  dell'assistenza   primaria,
eccetto  quando  siano   allocati   in   strutture   che   richiedono
autorizzazione e accreditamento.