Art. 42 Chiusura dell'attivita' 1. Il Comune dispone la chiusura dell'attivita' in mancanza del titolo abilitativo o qualora venga meno uno o piu' dei requisiti previsti per il titolare o il gestore. 2. Qualora sia accertata la mancanza di uno o piu' dei requisiti strutturali o dei requisiti obbligatori per il livello minimo di classificazione previsto dal regolamento, il comune fisa un termine entro il quale l'interessato provvede a conformare l'attivita' alla normativa vigente. Qualora l'interessato non provveda entro tale termine, il Comune dispone la chiusura dell'attivita'. 3. Il provvedimento di chiusura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il titolare o il gestore di una delle strutture ricettive di cui al presente capo non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti. 4. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'attivita', il comune, previa diffida, provvede all'esecuzione coattiva con le modalita' dell'apposizione dei sigilli.