Art. 42 
 
                       Chiusura dell'attivita' 
 
  1. Il Comune dispone la chiusura  dell'attivita'  in  mancanza  del
titolo abilitativo o qualora venga meno  uno  o  piu'  dei  requisiti
previsti per il titolare o il gestore. 
  2. Qualora sia accertata la mancanza di uno o  piu'  dei  requisiti
strutturali o dei requisiti obbligatori  per  il  livello  minimo  di
classificazione previsto dal regolamento, il comune fisa  un  termine
entro il quale l'interessato provvede a conformare  l'attivita'  alla
normativa vigente. Qualora  l'interessato  non  provveda  entro  tale
termine, il Comune dispone la chiusura dell'attivita'. 
  3. Il provvedimento di chiusura di cui al comma 1 si applica  anche
nel caso in cui il titolare o  il  gestore  di  una  delle  strutture
ricettive di cui al presente capo  non  abbia  consentito  agli  enti
competenti gli accertamenti ai fini della verifica della  sussistenza
dei requisiti. 
  4.  Qualora  l'interessato   non   ottemperi   volontariamente   al
provvedimento di chiusura dell'attivita', il comune, previa  diffida,
provvede all'esecuzione coattiva con  le  modalita'  dell'apposizione
dei sigilli.