Art. 43 
 
                       Sanzioni amministrative 
 
  1. Chi gestisce una  delle  strutture  ricettive  disciplinate  dal
presente  capo  senza  aver  presentato  la  SCIA   o   in   mancanza
dell'autorizzazione di cui all'art.  40  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. 
  2. E' soggetto alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
300,00 a euro 1.800,00: 
    a) chi contravviene a quanto previsto dai seguenti articoli: 
      1) art. 24, comma 4, lettere a) e b), e comma 5; 
      2) art. 25, commi 3 e 4; 
      3) art. 26, commi 3 e 4; 
      4) art. 29, comma 2; 
      5) art. 30. 
    b)  chi  non  fornisce  i  servizi  previsti  per  il   tipo   di
classificazione. 
  3. E' soggetto alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
300,00 a euro 1.800,00: 
    a) chi pubblicizza,  mediante  qualsiasi  mezzo,  un  livello  di
classificazione della propria struttura superiore a quello posseduto; 
    b)   chi,   essendosi   verificate   le   condizioni   per    una
classificazione a livelli inferiori della propria  struttura,  omette
di dichiarare tale circostanza; 
    c) chi dota i locali  e  gli  spazi  destinati  all'alloggio  dei
clienti con un numero di posti superiore a quello comunicato  con  la
SCIA. 
  4. E' soggetto alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
100,00 a euro 600,00 chi viola gli obblighi di cui al presente capo o
della corrispondente parte del regolamento non altrimenti sanzionati. 
  5. In caso di reiterazione  di  una  delle  violazioni  di  cui  al
presente articolo nei  due  anni  successivi,  le  relative  sanzioni
pecuniarie sono raddoppiate.