Art. 43 Sanzioni amministrative 1. Chi gestisce una delle strutture ricettive disciplinate dal presente capo senza aver presentato la SCIA o in mancanza dell'autorizzazione di cui all'art. 40 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. 2. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.800,00: a) chi contravviene a quanto previsto dai seguenti articoli: 1) art. 24, comma 4, lettere a) e b), e comma 5; 2) art. 25, commi 3 e 4; 3) art. 26, commi 3 e 4; 4) art. 29, comma 2; 5) art. 30. b) chi non fornisce i servizi previsti per il tipo di classificazione. 3. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.800,00: a) chi pubblicizza, mediante qualsiasi mezzo, un livello di classificazione della propria struttura superiore a quello posseduto; b) chi, essendosi verificate le condizioni per una classificazione a livelli inferiori della propria struttura, omette di dichiarare tale circostanza; c) chi dota i locali e gli spazi destinati all'alloggio dei clienti con un numero di posti superiore a quello comunicato con la SCIA. 4. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 chi viola gli obblighi di cui al presente capo o della corrispondente parte del regolamento non altrimenti sanzionati. 5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.