Art. 22 
 
                        Modifiche all'art. 4 
                    della legge regionale 17/2009 
 
  1. All'art. 4 della  legge  regionale  17/2009  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 dopo le parole «del Direttore  di  servizio,»  sono
inserite le seguenti: «o di un suo delegato,»; 
    b) al comma 2 dopo le  parole  «che  sono  oggetto  di  revisione
quinquennale» sono aggiunte le seguenti: «disposta  con  decreto  del
Presidente della Regione  da  pubblicarsi  sul  Bollettino  ufficiale
della Regione  e  da  adottarsi  previa  deliberazione  della  Giunta
regionale»; 
    c) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) le parole «trenta giorni» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«il termine ordinatorio di sessanta giorni»; 
      2) le parole «Il silenzio costituisce assenso  all'alienazione»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «La  mancata  manifestazione   di
interesse all'acquisizione del bene da parte del  comune  interessato
comporta l'ammissibilita' dell'alienazione».