Art. 22 Modifiche all'art. 4 della legge regionale 17/2009 1. All'art. 4 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dopo le parole «del Direttore di servizio,» sono inserite le seguenti: «o di un suo delegato,»; b) al comma 2 dopo le parole «che sono oggetto di revisione quinquennale» sono aggiunte le seguenti: «disposta con decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione e da adottarsi previa deliberazione della Giunta regionale»; c) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche: 1) le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «il termine ordinatorio di sessanta giorni»; 2) le parole «Il silenzio costituisce assenso all'alienazione» sono sostituite dalle seguenti: «La mancata manifestazione di interesse all'acquisizione del bene da parte del comune interessato comporta l'ammissibilita' dell'alienazione».