Art. 23 Modifica all'art. 4-bis della legge regionale 17/2009 1. Dopo il comma 4 dell'art. 4-bis della legge regionale 17/2009 e' inserito il seguente: «4-bis. Qualora, esperita la procedura di cui al comma 4, anche il soggetto originario richiedente non manifesti, entro i termini indicati dal Servizio competente a gestire il patrimonio regionale, l'interesse ad acquisire il bene sdemanializzato, quest'ultimo viene trasferito a titolo gratuito al comune territorialmente competente secondo le procedure di cui all'art. 5, comma 2, della legge regionale 57/1971.».