Art. 23 
 
                       Modifica all'art. 4-bis 
                    della legge regionale 17/2009 
 
  1. Dopo il comma 4 dell'art. 4-bis della legge regionale 17/2009 e'
inserito il seguente: 
  «4-bis. Qualora, esperita la procedura di cui al comma 4, anche  il
soggetto  originario  richiedente  non  manifesti,  entro  i  termini
indicati dal Servizio competente a gestire il  patrimonio  regionale,
l'interesse ad acquisire il bene sdemanializzato, quest'ultimo  viene
trasferito a titolo gratuito al  comune  territorialmente  competente
secondo le  procedure  di  cui  all'art.  5,  comma  2,  della  legge
regionale 57/1971.».