Art. 25 
 
                    Sostituzione dell'art. 6-bis 
                    della legge regionale 17/2009 
 
  1. L'art. 6-bis della legge regionale  17/2009  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 6-bis (Affidamento e subingresso nella concessione). - 1.  Il
concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale,
puo' affidare ad altri soggetti la gestione delle  attivita'  oggetto
della concessione. 
  2.  Nei  casi  previsti  all'art.  14,  comma  2,  lettera  a),  il
concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale,
per il miglior perseguimento delle finalita'  di  pubblico  interesse
che motivano la gratuita' della concessione, puo' affidare a soggetti
senza scopo di lucro la gestione totale o  parziale  delle  attivita'
oggetto della concessione stessa. 
  3. Il concessionario,  previa  autorizzazione  dell'Amministrazione
regionale, puo' sostituire altri nel godimento della concessione.».