Art. 25 Sostituzione dell'art. 6-bis della legge regionale 17/2009 1. L'art. 6-bis della legge regionale 17/2009 e' sostituito dal seguente: «Art. 6-bis (Affidamento e subingresso nella concessione). - 1. Il concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, puo' affidare ad altri soggetti la gestione delle attivita' oggetto della concessione. 2. Nei casi previsti all'art. 14, comma 2, lettera a), il concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, per il miglior perseguimento delle finalita' di pubblico interesse che motivano la gratuita' della concessione, puo' affidare a soggetti senza scopo di lucro la gestione totale o parziale delle attivita' oggetto della concessione stessa. 3. Il concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, puo' sostituire altri nel godimento della concessione.».